Entra in vigore il 5 settembre 2013 la Convenzione europea in materia di lavoro dignitoso dei lavoratori domestici adottata dall’Italia.
La normativa, volta ad assicurare in modo efficace la promozione e la protezione dei diritti umani di colf, badanti e di tutti i lavoratori domestici in genere, prevede l’adozione di misure che garantiscano:
- libertà di associazione e l’effettivo riconoscimento del diritto di contrattazione collettiva;
- eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio;
- effettiva abolizione del lavoro minorile;
- eliminazione della discriminazione in materia di impiego e di professione.
In particolare, ogni paese “membro” della Convenzione deve:
- fissare una età minima per i lavoratori domestici, compatibilmente con le disposizioni della convenzione (n. 138) sull’età minima del 1973, e della convenzione (n. 182) sulle forme peggiori di lavoro minorile del 1999. L’età minima non deve essere inferiore a quella prevista dalla legislazione nazionale applicabile all’insieme dei lavoratori;
- adottare misure afinchè il lavoro svolto da lavoratori domestici di età inferiore ai 18 anni e superiore all’età minima di accesso al lavoro non li privi della scolarità obbligatoria o comprometta le loro possibilità di proseguire gli studi o di seguire una formazione professionale;
- assicurare che i lavoratori domestici beneficino di una effettiva protezione contro ogni forma di abuso, di molestia e di violenza;
- garantire che i lavoratori domestici, così come l’insieme dei lavoratori, godano di condizioni di occupazione eque nonché di condizioni di lavoro dignitose e, ove i lavoratori siano alloggiati presso le famiglie, di condizioni di vita dignitose che rispettino la loro vita privata;
- assicurare che i lavoratori domestici siano informati delle loro condizioni di occupazione in maniera appropriata, verificabile e facilmente comprensibile, preferibilmente, ove possibile, per mezzo di un contratto scritto in conformità alla legislazione nazionale o alle convenzioni collettive;
- garantire uguaglianza di trattamento tra i lavoratori domestici e l’insieme dei lavoratori per quanto riguarda l’orario normale di lavoro, il compenso delle ore di lavoro straordinario, i periodi di riposo quotidiano e settimanale e i congedi annuali pagati, in conformità alla legislazione nazionale o alle convenzioni collettive, tenuto conto delle particolari caratteristiche del lavoro domestico. Il riposo settimanale deve essere di almeno 24 ore consecutive.
Fonte: Altalex