Diramata la circolare del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2012, recante chiarimenti sulle procedure per il riconoscimento delle qualifiche professionali per i lavoratori altamente qualificati.

Come è noto, il decreto legislativo n. 108 del 28 giugno 2012, dando attuazione alla direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendono svolgere lavori altamente qualificati, ha introdotto, nell’ambito del Testo Unico sull’immigrazione, l’articolo 27 quater il quale prevede i lavoratori altamente qualificati come nuova categoria di lavoratori che possono fare ingresso in Italia al di fuori delle quote (vale a dire in ogni periodo dell’anno e senza che vi siano limiti numerici fissati con i decreti flussi).

Ai sensi di tale disposizione vengono considerati altamente qualificati gli stranieri che sono in possesso:

- di un titolo di istruzione superiore rilasciato dall’ autorità competente nel Paese dove è stato conseguito, che attesti il completamento di un programma di istruzione superiore post-secondaria di durata almeno triennale e relativa qualifica professionale superiore.
La qualifica professionale superiore, attestata dal Paese di provenienza, deve essere riconosciuta in Italia e rientrare nei “livelli 1 e 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011”(rinvenibili nel sito http://cp2011.istat.it/).
Il requisito del riconoscimento è richiesto solo per la qualifica professionale e non anche per il titolo di studio.

- limitatamene all’esercizio delle professioni regolamentate, dei requisiti previsti dal decreto legislativo n. 206/2007.
La circolare del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2012, chiarisce, in primo luogo, che ai fini del riconoscimento delle professioni regolamentate in Italia sono competenti a ricevere le domande le autorità indicate all’articolo 5 di tale decreto (a titolo esemplificativo: Ministero per la Salute per le professioni sanitarie; il Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive della Presidenza del Consiglio dei Ministri per le attività che riguardano il settore sportivo).

La materia, oltre che dal D.lgs. n. 206/2007, è regolata dall’articolo 49 del D.P.R. n. 334/2004.

Relativamente al riconoscimento delle qualifiche professionali non regolamentate (ovvero qualifiche professionali superiori non comparabili ad una qualifica professionale regolamentata in Italia), lo straniero, o anche la società che intende assumerlo, dovrà presentare apposita domanda di riconoscimento al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, Direzione Generale per l’Università, lo Studente e il diritto alla Studio Universitario, Ufficio IX – Piazza J.F. Kennedy, n. 20, 00144 Roma, utilizzando l’apposito modello allegato alla circolare.

Alla domanda, nella quale dovrà essere indicata l’attività lavorativa qualificata che lo straniero intende svolgere in Italia, vanno allegati:

- Copia autenticata del titolo di studio;
- Copia autenticata del titolo di studio estero tradotto e legalizzato con allegata dichiarazione di valore;
- Copia autenticata, tradotta e legalizzata, del piano di studi compiuti, esami superati e relativa votazione.

Fonte: http://www.integrazionemigranti.gov.it