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Inquadramento dei lavoratori

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La categoria delle badanti è una forma di lavoro domestico, che si specifica per essere destinata a garantire assistenza a persone che non sono in condizioni di piena autosufficienza, o che comunque hanno bisogno di assistenza in ragione di condizioni di salute o di età .

Il nuovo contratto collettivo nazionale prevede l'inquadramento dei collaboratori addetti all'assistenza alla persona in quattro categorie "super".

Livello A super
Profili: a) Addetto alla compagnia. Svolge esclusive mansioni di mera compagnia a persone autosufficienti, senza effettuare alcuna prestazione di lavoro; b) Baby sitter. Svolge mansioni occasionali e/o saltuarie di vigilanza di bambini in occasione di assenze dei familiari, con esclusione di qualsiasi prestazione di cura.

Livello B super
Profilo: Assistente a persone autosufficienti. Svolge mansioni di assistenza a persone (anziani o bambini) autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività  connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti.

Livello C super
Profilo: Assistente a persone non autosufficienti (non formato). Svolge mansioni di assistenza a persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività  connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti.

Livello D super
Assistente a persone non autosufficienti (formato). Svolge mansioni di assistenza a persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività  connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti; b) Direttore di casa. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse all'andamento della casa.

Attenzione!
1) Il lavoratore addetto allo svolgimento di mansioni plurime ha diritto all'inquadramento nel livello corrispondente alle mansioni prevalenti. 2) Per persona autosufficiente si intende il soggetto in grado di compiere le più importanti attività  relative alla cura della propria persona ed alla vita di relazione. 3) La formazione del personale, laddove prevista per l'attribuzione della qualifica, si intende conseguita quando il lavoratore sia in possesso di diploma nello specifico campo oggetto della propria mansione, conseguito in Italia o all'estero, purché equipollente, anche con corsi di formazione aventi la durata minima prevista dalla legislazione regionale e comunque non inferiore a 500 ore.

Durante il rapporto di lavoro

Il datore di lavoro, contestualmente alla corresponsione della retribuzione, è tenuto a predisporre un prospetto paga, in duplice copia, una per il lavoratore, firmata dal datore di lavoro, e l'altra per il datore di lavoro, firmata dal lavoratore. Il datore di lavoro, inoltre, su richiesta del lavoratore, è tenuto a rilasciare una dichiarazione dalla quale, risulti l'ammontare complessivo delle somme erogate nell'anno.

Quando si conclude il rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve:

• comunicare a Prefettura, Questura, INPS e Ufficio Prov.le del Lavoro l'avvenuta cessazione del rapporto;
• recarsi al più vicino Centro per l'Impiego per la consegna della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro (mod. C/CRL).
• nell'ultimo bollettino per il versamento dei contributi INPS indicherà  la data di cessazione del rapporto nelle apposite caselle.

Approfondimenti

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
Sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico

 


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