Assistenza legale
Le assistenti familiari/badanti regolarmente residenti in Italia hanno diritto all'assistenza legale al pari di tutti gli altri cittadini. Uno strumento a cui si può ricorrere è il Gratuito patrocinio, cioè il diritto che la legge riconosce al cittadino con scarsi mezzi ad essere difeso gratuitamente da un avvocato o ad essere gratuitamente assistito da un consulente tecnico, davanti ad un giudice.
Chi può richiederlo?
Sia i cittadini italiani, che gli stranieri o apolidi con regolare permesso di soggiorno, nonché enti o associazioni senza scopo di lucro e senza attività economica
Quando può essere richiesto?
Nei processi civili, amministrativi, tributari, tranne che in alcune eccezioni specificate dalla legge e compresi gli affari di volontaria giurisdizione.
Dove si presenta la domanda
La richiesta va presentata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della città dove ha sede il processo.
Nei processi penali la richiesta va presentata invece all'ufficio del magistrato davanti al quale è pendente il processo. La firma in calce alla richiesta viene autenticata dal difensore se già nominato; altrimenti alla richiesta va allegata copia semplice di un documento di identità .
Limiti di reddito
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, nei 10 giorni successivi alla presentazione della richiesta, valuta se esistono i presupposti per l'ammissione al patrocinio oppure no. E' stato fissato un limite di reddito, sotto il quale si può beneficiare dell'agevolazione. Tale limite è calcolato in base alla dichiarazione dei redditi considerando la somma dei redditi dei componenti la famiglia del richiedente. Si tiene conto del solo reddito dell'interessato, quando gli interessi del richiedente siano in conflitto con quelli degli altri famigliari oppure nel caso in cui oggetto della causa siano diritti della persona.