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Ricongiungimento familiare

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Chi può richiederlo

Il cittadino straniero, titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di un permesso di soggiorno con durata non inferiore a un anno rilasciato per lavoro subordinato, autonomo, per asilo, per studio, motivi religiosi, motivi familiari e per protezione sussidiaria, può richiedere di essere raggiunto in Italia dai parenti più stretti, per poter tenere unita la sua famiglia.

Per chi si richiede

Si può ottenere il nulla osta a favore di:

a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;
b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.

Ove gli stati di cui al comma 1, lettere b), c) e d), non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o comunque quando sussistano fondati dubbi sulla autenticità della predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base dell'esame del DNA (acido desossiribonucleico), effettuato a spese degli interessati.

Documenti necessari

Alla richiesta vanno allegati:

• Reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici ovvero per il ricongiungimento di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.
• Idoneità dell'alloggio, che dovrà  rispettare i requisiti stabiliti dalla Asl per l'abitabilità e non necessariamente quelli previsti dalle norme regionali.
• Un documento che attesti il rapporto familiare, tradotta, legalizzata e validata nel consolato italiano del Paese di appartenenza o di provenienza dello straniero.
• Copia del proprio permesso o carta di soggiorno.

• Assicurazione sulla salute, a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell'ascendente ultrasessantacinquenne, oppure iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, pagando un contributo definito da un decreto dei ministeri del Welfare e dell’economia.

Come presentare

E' partita la nuova procedura informatizzata per presentare le domande relative al ricongiungimento familiare ed ai familiari al seguito, di cui all’articolo 29 del ‘Testo unico per l’immigrazione’, di competenza dello ‘Sportello unico per l’immigrazione’. Non sarà più possibile, pertanto, accettare domande che non siano presentate via web tramite l'apposita sezione sul sito del Ministero dell'Interno.

Le procedure per la registrazione e l’invio sono identiche a quelle utilizzate in occasione del decreto flussi 2007, per i lavoratori non stagionali.

Sono disponibili inoltre i modelli in formato elettronico per la presentazione delle domande ("S" per ricongiungimento e "T" per familiari al seguito), così come, in formato elettronico, i modelli che completano la domanda, da allegare, rispettivamente, ai modelli "S" e "T":

• mod. S1 e T1, nel caso in cui il richiedente non abbia titolo a detenere l’immobile, e sia pertanto necessario acquisire agli atti dello ‘Sportello unico’ la dichiarazione, resa dal proprietario dell’immobile, di consenso ad ospitare i familiari del richiedente;
• mod. S2 e T2, nel caso in cui il richiedente sia lavoratore subordinato, in cui il datore di lavoro è tenuto a dichiarare l’attualità del rapporto di lavoro.
• mod. S3, nel caso in cui il richiedente sia lavoratore subordinato, con il quale il datore di lavoro dichiara l'attualità del rapporto di lavoro.
Tali modelli (in formato pdf) possono essere compilati direttamente al computer e stampati, per poi essere consegnati allo ‘Sportello unico’ solo nei casi richiesti.

È anche possibile avvalersi, come in occasione delle domande relative al decreto flussi 2007, dell'assistenza delle Associazioni nazionali rappresentative dei datori di lavoro, delle organizzazioni sindacali e delle Associazioni autorizzate ad accedere al sistema e ad inoltrare le domande.

Chi può richiederlo
Per chi si richiede
Documenti necessari
Come presentare

Approfondimenti
Circolare Ministeriale 28 ottobre 2008 n. 4660
Nuove disposizioni in materia di ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 29 del Testo Unico Immigrazione, come modificato dal decreto legislativo n. 160 del 3 ottobre 2008.

Decreto Legge 06 ottobre 2008 n. 160
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare.

D.L. 08 gennaio 2007 n. 5
Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare.

Modulo S
Richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare.

Modulo T
Richiesta di nulla osta per l'ingresso dei familiari al seguito dello straniero.

 


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