Permesso di soggiorno
Per il primo permesso di soggiorno, il rinnovo o la carta di soggiorno i cittadini stranieri non dovranno più presentare la domanda in Questura, ma in uno dei tanti uffici postali abilitati, dal lunedì al sabato senza nessun tipo di prenotazione. Dalle poste la domanda arriverà alla Questura competente che in un successivo momento convocherà , tramite raccomandate, il cittadino straniero per l'identificazione e la consegna del documento rinnovato.
Le nuove domande dovranno essere presentate tramite una modulistica contenuta in un apposito kit disponibile presso tutti gli uffici postali, i Patronati ed i Comuni abilitati. Ogni cittadino immigrato potrà compilarsi la modulistica da solo oppure farsi assistere, a titolo gratuito, da un Patronato della sua zona o da un Comune abilitato, allegare la fotocopia dei documenti richiesti dal libretto di istruzioni del kit, e recarsi in un ufficio postale abilitato. A questo punto la busta, che deve rimanere aperta, potrà essere presentata dall'interessato ad uno degli uffici postali abilitati. Oltre alla marca da bollo da 14,62 euro il cittadino immigrato dovrà pagare a Poste Italiane 30 euro per la spedizione. Infine, per i permessi superiori ai 90 giorni è previsto il rilascio del titolo di soggiorno in formato elettronico al costo di 27,50 euro.
Questi sono i Permessi che si rilasceranno/rinnoveranno alle Poste: adozione, affidamento, attesa occupazione, attesa riacquisto cittadinanza, famiglia (anche per ragazzi da 14 a 18 anni), lavoro autonomo, subordinato, stagionale, lavoro nei casi previsti dall'art. 27, missione, motivi religiosi, residenza elettiva, ricerca scientifica, studio, tirocinio/formazione professionale, turismo, rinnovo per permesso apolidia e asilo, carta di lungo soggiorno per cittadini extra UE, la conversione del permesso, il duplicato del permesso o della carta di soggiorno smarriti, l'aggiornamento del permesso o della carta di soggiorno (per cambio di residenza, nascita di figli...). tutte le altre tipologie di permesso-carta di soggiorno continueranno ad essere presentate presso gli Uffici Immigrazione delle Questure, competenti territorialmente.
Permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Il permesso di soggiorno per lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro. La durata del permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare la durata di un anno per un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di due anni per quello a tempo indeterminato.
Documenti necessari:
- • istanza compilata e sottoscritta dall'interessato (Modulo 1 e 2);
• fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente;
• per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro i moduli 1 e 2 sono compilati presso lo Sportello Unico Immigrazione all'atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro Subordinato;
• per la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato deve essere prodotta copia del contratto di soggiorno per lavoro subordinato sottoscritto tra le parti unitamente alla ricevuta di ritorno della raccomandata con la quale lo stesso è stato inviato allo Sportello Unico Immigrazione competente, ad eccezione dei casi nei quali il contratto di soggiorno per lavoro non abbia subito alcuna variazione rispetto a quello sottoscritto al momento dell'ingresso in Italia.
Permesso di soggiorno per lavoro autonomo
Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo può essere utilizzato anche per le altre attività consentite allo straniero e consente l'esercizio del lavoro subordinato, per il periodo di validità dello stesso, previo inserimento nell'elenco anagrafico o, se il rapporto di lavoro è in corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione Provinciale del Lavoro. Con il rinnovo è rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per l'attività effettivamente svolta.
Documenti necessari:
- • istanza compilata e sottoscritta dall'interessato (Modulo 1 e 2);
• fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente;
• per il rilascio del permesso di soggiorno: 1) fotocopia della certificazione, rilasciata dalla rappresentanza diploma-tica/consolare italiana nel Paese di appartenenza dello straniero, dell'esistenza dei requisiti, previsti dall'art. 26 del decreto legislativo 286/98 e successive modifiche e dall'art. 39 del D.P.R. 394/99 e successive modifiche, per il rilascio del visto di ingresso per lavoro autonomo;
• per il rinnovo del permesso di soggiorno: 1) fotocopia dell'autorizzazione o della licenza, o dell'iscrizione in apposito albo o registro, o della presentazione di dichiarazione o denuncia prevista dalla normativa vigente per l'esercizio della attività professionale svolta; 2) fotocopia iscrizione alla CCIAA; 3) fotocopia dichiarazione dei redditi.
• l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che svolge in Italia attività come socio prestatore d'opera presso società , anche cooperative, dovrà essere corredata, oltre che dalla documentazione indicata nelle lettere a, b, d, anche di: 1) dichiarazione del Presidente della Società in ordine alle mansioni svolte dal socio lavoratore, con allegata fotocopia del documento d'identità del dichiarante; 2) fotocopia del libro soci (pagina del frontespizio del libro soci unitamente alla pagina relativa alla iscrizione dello straniero socio).
Permesso di soggiorno per attesa occupazione
La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno. Lo straniero in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nell'elenco anagrafico del Centro per l'Impiego per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque per un periodo non inferiore a sei mesi.
Documenti necessari:
- • istanza compilata e sottoscritta dall'interessato (modulo 1 e 2 );
• fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente;
• certificazione della dichiarazione resa al centro per l'impiego (già iscrizione liste collocamento).
Permesso di soggiorno per studio
Il permesso di soggiorno per studio autorizza lo svolgimento di attività lavorativa part-time per un massimo di 20 ore settimanali e un limite annuale di 1.040 ore. Può essere rinnovato solo se il visto di ingresso è stato rilasciato per la frequenza di un corso di studio pluriennale.
Documenti necessari:
- • istanza compilata e sottoscritta dall'interessato (Modulo 1);
• fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente;
• per il primo rilascio del permesso di soggiorno deve essere prodotta: 1) fotocopia della certificazione attestante il corso di studio da seguire, vistata dalla Rappresentanza Diplomatica/Consolare Italiana all'atto del rilascio del visto di ingresso; 2) fotocopia della polizza assicurativa, valida nel territorio nazionale, per il periodo di durata del permesso di soggiorno, contro il rischio di malattia e/o infortuni;
• per il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere prodotta: 1) fotocopia della documentazione attestante la disponibilità di adeguate risorse finanziarie per il periodo della durata del permesso di soggiorno. Lo studente lavoratore può dimostrare il reddito tramite compilazione del modulo 2; 2) fotocopia della polizza assicurativa, valida nel territorio nazionale per il periodo di durata del permesso di soggiorno, contro il rischio di malattia ed infortuni; 3) fotocopia certificazione attestante il superamento di almeno un esame di profitto per il 1° rinnovo e di almeno 2 esami per i successivi rinnovi del permesso di soggiorno, salvo cause di forza maggiore.
Permesso di soggiorno per motivi familiari
- Il permesso per motivi di famiglia ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero che ha ottenuto il nulla osta al ricongiungimento familiare ed è rinnovabile insieme a questo ultimo.
Documenti da allegare
• istanza compilata e sottoscritta dall'interessato (Modulo 1);
• fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente;
• per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno il Modulo 1 è compilato presso lo Sportello Unico Immigrazione, che ha rilasciato il nulla osta all'ingresso per il ricongiungimento familiare;
• la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere corredata da una dichiarazione del familiare, che ha richiesto ed ottenuto il ricongiungimento familiare o con il quale è stata effettuata la coesione familiare, di provvedere al sostentamento del componente il suo nucleo familiare.
Visite, affari, turismo e studio
Per l'ingresso in Italia di immigrati, motivato da ragioni di visite, affari, turismo e studio, non è richiesto il permesso di soggiorno, se la durata del soggiorno stesso non è superiore a tre mesi.
Dichiarazione di presenza
Al momento dell'ingresso o, in caso di provenienza da Paesi dell'area Schengen, entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero deve dichiarare la sua presenza all'autorità di frontiera o al Questore della provincia in cui si trova. In caso di inosservanza di tale obbligo lo straniero è espulso ai sensi dell'articolo 13 del "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero". La stessa sanzione si applica se lo straniero, pur avendo regolarmente dichiarato la propria presenza, si trattiene nel territorio dello Stato oltre i tre mesi.
Lavoro subordinato
Lavoro autonomo
Attesa occupazione
Studio
Famiglia
Visite, affari, turismo e studio