Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (SLP)
La carta di soggiorno è sostituita dal Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo con l'entrata in vigore del D.Leg.vo 8 gennaio n.3
Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è a tempo indeterminato e può essere richiesto presso gli uffici postali, compilando l'apposito modulo (attenzione: fino ad esaurimento delle scorte lo straniero potrà utilizzare i kit per la carta di soggiorno).
Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è rilasciato allo straniero che:
• è titolare di un permesso di soggiorno, da almeno cinque anni, in corso di validità ;
• ha un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale;
• ha un alloggio idoneo;
• non è pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.
Non possono chiedere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo gli stranieri che:
• soggiornano per motivi di studio o formazione professionale;
• soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari o hanno richiesto questo permesso di soggiorno e sono in attesa di una decisione;
• soggiornano per asilo o hanno richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sono in attesa di una decisione;
• sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata;
• i diplomatici, i consoli, i soggetti che godono di funzioni equiparate e i membri di rappresentanze accreditate presso organizzazioni internazionali di carattere universale.
Documentazione da allegare alla domanda:
• copia del passaporto o documento equipollente, in corso di validità ;
• copia della dichiarazione dei redditi
• 4 fotografie
La richiesta può essere presentata anche in favore del coniuge, dei figli minori e, se a carico, dei figli maggiorenni e dei genitori. In tal caso:
• il reddito dovrà essere rapportato alla composizione del nucleo familiare; nel caso di due o più figli di età inferiore ai 14 anni il reddito minimo non dovrà essere inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale;
• si dovrà esibire la certificazione anagrafica che attesti il rapporto familiare. La documentazione proveniente dall'estero dovrà essere tradotta, legalizzata e validità dall'autorità consolare nel paese di appartenenza o di stabile residenza dello straniero.
Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è revocato:
• se è stato acquisito fraudolentemente;
• in caso di espulsione;
• quando mancano o vengono a mancare le condizioni per il rilascio;
• in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi;
• in caso di conferimento di un permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di un altro Stato membro dell'Unione europea o in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni.
Il titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo può:
• fare ingresso in Italia in esenzione di visto;
• svolgere attività lavorativa subordinata o autonoma, salvo quelle riservate espressamente ai cittadini o vietate agli stranieri;
• usufruire delle prestazioni dei servizi e delle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione, salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale;
• partecipare alla vita pubblica locale.
Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro può rimanere sul territorio nazionale oltre i tre mesi, per:
• esercitare un'attività economica come lavoratore autonomo o subordinato;
• frequentare corsi di studio o di formazione professionale;
soggiornare previa dimostrazione di sufficienti mezzi di sostentamento (importo superiore al doppio dell'importo minimo previsto per l'esenzione della spesa sanitaria) e stipula di una assicurazione sanitaria per l'intero periodo del soggiorno.
Allo straniero viene rilasciato un permesso di soggiorno, ai suoi familiari un permesso di soggiorno per motivi di famiglia.
Legislazione
Circolare Ministeriale 16 febbraio 2007
Decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 "attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo".
Decreto Legge 08 gennaio 2007 n. 3
Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo.