Prestazioni discontinue
Assistenza notturna
Per gli assistenti familiari assunti solo per fornire assistenza notturna si dovrà redigere un apposito atto sottoscritto dalle parti; in tale atto devono essere indicate l'ora d'inizio e quella di cessazione dell'assistenza e il suo carattere di prestazione discontinua.
In dettaglio per prestazioni discontinue notturne si intende:
- discontinue prestazioni assistenziali di attesa notturna in favore di soggetti autosufficienti (bambini, anziani, portatori di handicap o ammalati), e conseguentemente inquadrato nel livello B super,
- discontinue prestazioni assistenziali notturne in favore di soggetti non autosufficienti, e conseguentemente inquadrato nel livello C super (se non formato) o nel livello D super (se formato).
Presenza notturna
Per il personale assunto solo per garantire la presenza notturna va redatto, all'atto dell'assunzione, un apposito atto sottoscritto e scambiato tra le parti.
A tale personale sarà corrisposta la retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale (tabella E) , qualora la durata della presenza stessa sia interamente ricompresa tra le ore 21.00 e le ore 8.00, fermo restando l'obbligo di consentire al lavoratore il completo riposo notturno in un alloggio idoneo.
Qualora venissero richieste al lavoratore prestazioni diverse dalla presenza, queste non saranno considerate lavoro straordinario, bensì retribuite aggiuntivamente sulla base delle retribuzioni previste per i lavoratori non conviventi, con le eventuali maggiorazioni contrattuali e limitatamente al tempo effettivamente impiegato.
Approfondimenti
Rapporti di lavoro
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
Sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico