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Orari di lavoro

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Orario ridotto per il regime di convivenza. Il nuovo contratto prevede la possibilità  di assumere il personale addetto alla cura di anziani autosufficienti, in regime di convivenza, con orario ridotto a 30 ore lavorative settimanali. Il contratto, di fatto, può anche prevedere un orario inferiore alle 30 ore, ma la paga deve, in ogni caso, essere pari a quella prevista per le 30 ore.

Vediamo in dettaglio le disposizioni:

La durata normale dell'orario di lavoro è quella concordata fra le parti e comunque con un massimo di:
- 10 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 54 ore settimanali, per i lavoratori conviventi;
- 8 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 40 ore settimanali, distribuite su 5 giorni oppure su 6 giorni, per i lavoratori non conviventi.

I lavoratori conviventi inquadrati nei livelli C, B e B super, nonché gli studenti di età  compresa fra i 16 e i 40 anni frequentanti corsi di studio al termine dei quali viene conseguito un titolo riconosciuto dallo Stato ovvero da Enti pubblici, possono essere assunti in regime di convivenza con orario fino a 30 ore settimanali; il loro orario di lavoro dovrà  essere articolato in una delle seguenti tipologie: interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00; interamente collocato tra le ore 14.00 e le ore 22.00; interamente collocato, nel limite massimo di 10 ore al giorno non consecutive,in non più di tre giorni settimanali.

A questi lavoratori dovrà  essere corrisposta, qualunque sia l'orario di lavoro osservato nel limite massimo delle 30 ore settimanali, una retribuzione pari a quella prevista contratto collettivo nazionale, fermo restando l'obbligo di corresponsione dell'intera retribuzione in natura.

Approfondimenti

Rapporti di lavoro

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
Sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico

 


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