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Job sharing

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23/02/2007 -

Nel nuovo Contratto Collettivo Nazionale viene recepito l'istituto contrattuale del job sharing, introdotto dalla Legge Biagi, che prevede l'assunzione di due lavoratori per la medesima obbligazione contrattuale. Questo significa che per assistere un anziano sarà  possibile assumere due persone che si alternano nell'attività  di cura.

Lavoro ripartito

1. E' consentita l'assunzione di due lavoratori che assumono in solido l'adempimento di un'unica obbligazione lavorativa.
2. Fermo restando il vincolo di solidarietà  e fatta salva una diversa intesa fra le parti contraenti, ciascuno dei due lavoratori resta personalmente e direttamente responsabile dell'adempimento dell'intera obbligazione lavorativa.
3. Il contratto di lavoro ripartito deve essere stipulato in forma scritta. Nella lettera di assunzione devono essere indicati il trattamento economico e normativo spettante a ciascun lavoratore in base al presente contratto collettivo, nonché la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei due lavoratori.
4. Fatte salve eventuali diverse intese fra le parti contraenti, i due lavoratori hanno facoltà  di determinare, discrezionalmente ed in qualsiasi momento, sostituzioni fra di loro, nonché di modificare consensualmente la collocazione temporale dei rispettivi orari di lavoro, nel qual caso il rischio dell'impossibilità  della prestazione lavorativa, per fatti attinenti ad uno dei coobbligati, è posta in capo all'altro obbligato. Il trattamento economico e normativo di ciascuno dei due lavoratori è riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita da ciascun lavoratore.
5. Eventuali sostituzioni da parte di terzi, nel caso di impossibilità  di uno o di entrambi i lavoratori coobbligati, sono vietate.
6. Salvo diverse intese fra le parti, le dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori coobbligati comportano l'estinzione dell'intero vincolo contrattuale. Tale disposizione non trova applicazione se, su richiesta del datore di lavoro o su proposta dell'altro prestatore di lavoro, quest'ultimo si renda disponibile ad adempiere l'obbligazione lavorativa, interamente o parzialmente; in tal caso il contratto di lavoro ripartito si trasforma in un normale contratto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2094 c.c. Analogamente è data facoltà  al lavoratore di indicare la persona con la quale, previo consenso del datore di lavoro, egli potrà  assumere in solido la prestazione di lavoro. In ogni caso, l'assenza di intesa fra le parti comporterà  l'estinzione dell'intero vincolo contrattuale.



Approfondimenti

Rapporti di lavoro

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
Sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico

 


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