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Agevolazioni per chi assume

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Detrazioni

La Finanziaria dell'anno scorso (2007) ha previsto che, se il reddito annuo complessivo del datore di lavoro non supera i 40.000 euro, si possano detrarre dall'IRPEF, nella misura del 19%, le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza, per un importo non superiore ai 2.100 euro. La detrazione opera fino al limite di 2100 euro della spesa, cioè non può superare l'importo di 399 euro.
Si scarica dall'Irpef solo la quota a carico del datore di lavoro e non anche quella a carico della colf. Può scaricare i contributi dall'Irpef solo chi risulta datore di lavoro registrato all'Inps. Non è ammesso il trasferimento del carico contributivo da una persona all'altra. Per cui se il datore di lavoro ufficialmente è la moglie ma il pagamento è effettuato da un altro componente il nucleo familiare non si ha diritto a beneficio fiscale se la moglie, casalinga, non paga l'Irpef per se stessa.

I soggetti interessati

La deduzione non compete per spese di assistenza sostenute a beneficio di soggetti come, ad esempio, i bambini quando la non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di patologie. Lo stato di non autosufficienza può essere indotto dalla ricorrenza anche di una sola delle condizioni. La Circolare 2/2005 dell'Agenzia delle Entrate, riporta quali sono i soggetti interessati, stabilendo che sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti che non sono in grado, ad esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, di camminare, di vestirsi. Va considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa.

Documenti necessari

La documentazione deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che presta l'assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest'ultimo. Tale deduzione spetta anche per le spese sostenute per i familiari di cui all'art. 433 del Codice Civile, anche se non fiscalmente a carico e anche se il soggetto non autosufficiente non convive con il soggetto che sostiene l'onere. La documentazione può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dal soggetto che presta l'assistenza.

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