Malattie e infortuni
Malattia
In caso di malattia l'assistente familiare/badante è tenuta, qualora non convivente, a trasmettere entro 3 giorni il certificato medico al datore di lavoro. E' riconosciuto il seguente trattamento:
• per anzianità fino a sei mesi: 8 giorni retribuiti (10 giorni di conservazione del posto);
• per anzianità da più di 6 mesi: 10 giorni retribuiti (45 giorni di conservazione del posto);
• per anzianità oltre 2 anni: 15 giorni retribuiti (180 giorni di conservazione del posto).
L'indennità di malattia è retribuita dal datore di lavoro nella seguente misura:
• fino al terzo giorno di malattia: 50%;
• dal quarto giorno in poi di malattia: al 100%.
L'aggiunta della quota sostitutiva convenzionale di vitto e alloggio, per il personale che ne usufruisca normalmente, si dovrà solo nel caso che il lavoratore ammalato o infortunato non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.
La malattia in periodo di prova e/o preavviso sospende la decorrenza dello stesso.
Infortunio>
In caso di infortunio sul lavoro il datore di lavoro è tenuto a fare una denuncia all'INAIL, utilizzando un apposito modulo e allegando il referto medico del pronto soccorso, entro:
• 24 ore e telegraficamente per quelli mortali o presunti tali;
• 2 giorni dall'accertamento per quelli pronosticati non guaribili entro tre giorni;
• 2 giorni a partire dal quarto per quelli pronosticati guaribili entro tre giorni ma non guariti.
Nessuna denuncia occorrerà nel caso di infortunio guaribile in 3 giorni. Le assenze per infortunio debbono essere comprovate da relativo certificato medico.
Il dipendente infortunato ha diritto alla conservazione del posto:
• per anzianità fino a sei mesi: 10 giorni di calendario;
• per anzianità di più di sei mesi e fino a due anni: 45 giorni di calendario;
• per anzianità di oltre due anni: 180 giorni di calendario.
A seconda dei casi, le seguenti prestazioni erogate dall'INAIL spettano al lavoratore, in caso di infortunio:
• un'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea;
• una rendita per l'inabilità permanente;
• un assegno per l'assistenza personale continuativa;
• una rendita ai superstiti ed un assegno una volta tanto in caso di morte;
• le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici;
• la fornitura degli apparecchi di protesi.
Nel caso in cui la prognosi dell'infortunio è stabilita per meno di quattro giorni e, quindi non è prevista alcuna prestazione a carico dell'Inail, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore la retribuzione pattuita, compresa l'eventuale indennità di vitto e alloggio.
L'infortunio in periodo di prova e/o di preavviso sospende la decorrenza dello stesso.
Cassa malattia>
Entro aprile 2007 partirà la cassa malattia. La contribuzione versata all'ente previdenziale non dà attualmente diritto ad una indennità di malattia erogata dall'Inps. Sono solo previsti periodi di conservazione del posto di lavoro. La costituzione della Cassa malattia Colf prevede una piccola trattenuta nella busta paga del lavoratore e un versamento da parte del datore di lavoro, che permetteranno, in caso di malattia, l'erogazione di prestazioni da parte dell'Inps.
Ecco l'impegno contenuto nel nuovo contratto:
Art. 47 - Cassa malattia Colf
1. La Cassa Malattia Colf eroga le prestazioni per il rimborso del trattamento economico di malattia.
2. Le Parti si impegnano a definire in apposito regolamento, entro il 30 aprile 2007, tempi e modalità delle prestazioni.