Inps
12/05/2008 - L'Istituto ha chiarito che il contratto di soggiorno introdotto dalla Bossi-Fini non coincide con il contratto di lavoro.
“È legittimamente possibile che il contratto di lavoro abbia data successiva al contratto di soggiorno per lavoro concluso a seguito di primo ingresso in Italia e pertanto l’obbligo contributivo decorre dalla data di inizio del rapporto di lavoro indicata nello specifico contratto di lavoro”.
Il contratto di soggiorno deve intendersi “come impegno assunto dalle parti a concludere, nel termine previsto dalla norma, un contratto di lavoro le cui principali condizioni sono già indicate nel contratto di soggiorno stesso”. Il termine entro cui assumere sarebbero “sei mesi a partire dalla data di rilascio del nulla-osta al lavoro subordinato”.
Ci sono poi due casi particolari nei quali l’assunzione può avvenire anche oltre i sei mesi: indisponibilità del datore di lavoro o subentro in caso di decesso o cessazione d’azienda.
Succede spesso che, specialmente se l’attesa per l’arrivo in Italia di un lavoratore con i flussi si prolunga troppo, il datore cambia idea e assume qualcun altro. Quando il lavoratore straniero finalmente arriva, non ha più un posto di lavoro, ma può chiedere un permesso per attesa occupazione: questo gli darà altri sei mesi di tempo per trovare un altro datore di lavoro con il quale sottoscrivere il contratto di soggiorno e formalizzare l’assunzione vera e propria.
Durante il lungo iter per l’ingresso del lavoratore, capita anche che muoia l’aspirante datore di lavoro domestico oppure che l’azienda che lo ha chiamato con i flussi cessi l’attività. In queste situazioni è ammesso il subentro nell'assunzione da parte di un componente della famiglia del defunto o della nuova azienda che a tutti gli effetti rileva quella precedente, e questo allunga ulteriormente i tempi per l’assunzione.
Articolo tratto da www.stranieriinitalia.it
Messaggio INPS 15 aprile 2008, n. 8737
Lavoratori extracomunitari - Contratto di soggiorno per lavoro.