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27/02/2008 - Sentenza 24/02/2004. Esclusa l'equiparazione tra famiglia legittima e famiglia di fatto in materia di immigrazione clandestina.

La previsione, contenuta nell'art. 19, comma 2, lett. c), del Testo Unico n. 286/1998, nella parte in cui prevede il divieto di espulsione dello straniero coniugato con un cittadino italiano, non è applicabile in via analogica all'ipotesi della convivenza more uxorio.

L'equiparazione tra famiglia legittima e famiglia di fatto non può infatti essere estesa alla materia dell'immigrazione clandestina, disciplinata da norme di ordine pubblico, nella quale l'obbligo dell'espulsione incontra solo i limiti strettamente previsti dalla legge, così da escludere facili elusioni alla normativa dettata per il controllo dei flussi migratori.

Fonte: www.laprevidenza.it




Sentenza della Corte di Cassazione 24 febbraio 2004 n. 3622 Esclusa l'equiparazione tra famiglia legittima e famiglia di fatto in materia di immigrazione clandestina.

 


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