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03/01/2008 - Legittima spulsione dello straniero legato ad una cittadina italiana in stato di gravidanza da una relazione di fatto.

E' infondata la questione di legittimità  - sollevata in riferimento agli artt. 2, 30 e 32 della Costituzione - dell'art. 19, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui prevede che il decreto di espulsione debba essere eseguito anche nei confronti dello straniero extracomunitario legato da una relazione affettiva con una cittadina italiana, in stato di gravidanza, impedendo così a costui di assicurare alla donna stessa e al nascituro assistenza materiale e morale. Detto articolo, che prevede una temporanea sospensione del potere di espulsione (o di respingimento) «delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono», è stato applicato - per effetto dalla sentenza n. 376 del 2000 - anche al rispettivo marito convivente; ma presuppone in questa ipotesi una certezza dei rapporti familiari che non è dato riscontrare nel caso di una relazione di fatto. Conseguentemente, la questione di legittimità  costituzionale, sebbene prospettata in termini di tutela della famiglia di fatto e dei conseguenti diritti-doveri, pone in realtà  in comparazione trattamenti riservati a situazioni profondamente diverse "“ e cioè quella del marito di cittadina extracomunitaria incinta e quella dell'extracomunitario che afferma di essere padre naturale di un nascituro "“ e, quindi, come tali non irragionevolmente disciplinate in modo diverso dal legislatore.

Fonte: La Previdenza




Ordinanza della Corte Costituzionale 11 maggio 2006, n. 192
Legittima l'espulsione dello straniero legato ad una cittadina italiana in stato di gravidanza da una relazione di fatto.

 


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