Direttiva
13/11/2007 - Procedure applicate negli Stati membri dell'Unione Europea per il riconoscimento e la revoca dello status di rifugiato.
Il Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2007 ha approvato, su proposta del Ministro dell'Interno, Giuliano Amato, il decreto legislativo che recepisce la direttiva 2005/85 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 13 dicembre 2005 relativa alle norme minime per le procedure applicate negli Stati membri per il riconoscimento e la revoca dello status di rifugiato.
La direttiva si applica a tutte le domande di asilo presentate nel territorio, compreso alla frontiera o nelle zone di transito degli Stati membri, nonché alla revoca dello status di rifugiato. Fra le altre cose gli Stati membri provvedono affinché le autorità , cui potrebbe rivolgersi chi intende presentare domanda d'asilo, siano in grado di fornire indicazioni sulle modalità e sulle sedi per la presentazione della domanda e/o per chiedere che le autorità in questione trasmettano la domanda all'autorità competente.
La direttiva dispone inoltre che l'eventuale decisione con cui una domanda è respinta sia corredata di motivazioni de jure e de facto, e che il richiedente sia informato per iscritto dei mezzi da praticare per impugnare la decisione negativa, a meno che sia stata data in precedenza comunicazione scritta o per via elettronica. Le garanzie per i richiedenti asilo sono: essere informati, in una lingua che possano capire, della procedura da seguire e dei suoi diritti e obblighi durante il procedimento, nonché delle eventuali conseguenze di un mancato adempimento degli obblighi e della mancata cooperazione con le autorità ; ricevere, laddove necessario, l'assistenza di un interprete per spiegare la propria situazione nei colloqui con le autorità competenti; comunicare con un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Circa gli obblighi, invece, i richiedenti devono riferire alle autorità competenti o comparire personalmente dinanzi alle stesse, sia senza indugio sia in una data specifica; consegnare i documenti pertinenti in loro possesso ai fini dell'esame della domanda; informare le autorità competenti del loro luogo di residenza o domicilio e di qualsiasi cambiamento dello stesso, non appena possibile.
Fonte: Governo.it
Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 1 dicembre 2005
Norme minime per le procedure applicate negli stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.
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