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03/08/2006 - Ricongiungimento familiare e diritto allo status soggiornante di lungo periodo. Approvati due schemi di decreti legislativi.

Il Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2006 ha approvato, su proposta del Ministro per le Politiche europee, Emma Bonino, e del Ministro dell´Interno, Giuliano Amato, in via preliminare, due schemi di decreti legislativi concernenti l´attuazione delle direttive comunitarie sul diritto al ricongiungimento familiare (direttiva 2003/86/CE) e sul diritto allo status di cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (direttiva 2003/109/CE).

Le novità  più importanti: il primo schema apporta le necessarie integrazioni al testo unico sull´immigrazione nella parte relativa ai ricongiungimenti familiari, il cui diritto viene esteso anche ai rifugiati. La richiesta di ricongiungimento può essere respinta solo per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato italiano o di un Paese con il quale l´Italia abbia firmato accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne. Non è più prevista per i figli minori la condizione di familiari "a carico", potendosi tale requisito considerare implicito. Si introduce, invece, il requisito dell´idoneità  dell´alloggio, nonché della idoneità  igienico-sanitaria, eliminando una potenziale disparità  di trattamento tra stranieri residenti in una Regione piuttosto che in un´altra.

Il secondo schema riguarda i cittadini di Paesi terzi che, soggiornando regolarmente da almeno cinque anni in Italia, acquistano a determinate condizioni uno status giuridico particolare, con ulteriori diritti rispetto agli altri extracomunitari con regolare permesso di soggiorno. I requisiti per ottenere lo status di "soggiornante di lungo periodo" sono:

a) cinque anni di permesso di soggiorno come tempo minimo di permanenza regolare nel territorio dello Stato;

b) reddito minimo non inferiore all'assegno sociale annuo. Nell´ipotesi in cui la richiesta dello status di "soggiornante di lungo periodo" sia presentata anche per i familiari è previsto l´ulteriore requisito dell´alloggio, la cui idoneità  è da dimostrare attraverso la sua rispondenza ai parametri minimi previsti dalla legge regionale per l´edilizia residenziale pubblica, nonché ai requisiti igienico-sanitari accertati dall´Unità  sanitaria locale competente per territorio. Il permesso di soggiorno è a tempo indeterminato ed è rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta.

Fonte: http://www.governo.it

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